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Covid-19 / Viaggiatori

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Covid-19 / Viaggiatori

Le regole per i viaggi sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione e delle motivazioni degli spostamenti.

Le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state prorogate fino al 15 ottobre 2020.

Il DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha ulteriormente precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.

Il 7 ottobre, oltre alla proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, è stata approvata anche una nuovaOrdinanza del Ministro della Salute, che prevede alcune variazioni rispetto all’elenco dei Paesi al rientro dei quali vige l’obbligo del test molecolare o antigenico.

Viaggi da e per Paesi europei

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
(Elenco A – Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

  • Nessuna limitazione

PAESI UE (tranne la Romania, che fa parte dell’elenco C, e con specifiche disposizioni per Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna), SCHENGEN, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (con specifiche disposizioni indicate di seguito), Andorra, Principato di Monaco.
(Elenco B – Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. 

Belgio, Francia,  Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna: coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:

  • presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

oppure

  • sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

  • comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
  • segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Vedi: Numeri e informazioni regionali

L’Allegato C del DPCM 7 settembre 2020 chiarisce che rientrano nell’elenco E tutti i territori francesi, britannici e olandesi, comunque denominati, collocati al di fuori del continente europeo. Rientrano invece nell’elenco B: le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano.

Romania
(Elenco C – Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F. ) ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.

Spostamenti da/per Paesi extra UE senza obbligo di motivazione

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
(Elenco D – Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F.) Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.

Spostamenti da/per Paesi extra UE con obbligo di motivazione

Resto del mondo
(Elenco E – Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.

Il DPCM 7 settembre 2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Non è permesso l’ingresso in Italia

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.
(Elenco F – Allegato C DPCM 7 settembre 2020)

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.

Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Kosovo, Montenegro
(Elenco F – Allegato C DPCM 7 settembre 2020 )

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Colombia
(Elenco F- Allegato C DPCM 7 settembre 2020 )

Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

Limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone

Sono previste limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone (quest’ultimo solo nel caso di rientro da Belgio, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, come da Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, in vigore dall’8 ottobre e fino al 15 ottobre 2020, NON dai Paesi dell’elenco F).  

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della Polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto
  • al personale viaggiante
  • ai movimenti da e per gli stati e territori dell’Elenco A
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
  • agli ingressi per ragioni non differibili,  inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di  livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della  salute e con obbligo di presentare  al  vettore  all’atto  dell’imbarco,  e  a chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli,  l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Autorizzazione del Ministero della Salute
Su richiesta del Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all’obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale, l’Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN) esaminerà la richiesta ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure.

Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell’ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo (effettuato non prima di 72 ore dall’ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all’Autorità Frontaliera o all’Autorità Sanitaria.
Si precisa che il comma 2, art. 4 del DPCM 7 agosto 2020 non consente l’ingresso in Italia a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell’elenco F dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020.

Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: coordinamento.usmafsasn@sanita.itdgprev@postacert.sanita.

Non è permesso l’ingresso in Italia: casi positivi, sintomi, contatti stretti

  • Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
  • Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
    • febbre ≥ 37,5°C e brividi
    • tosse di recente comparsa
    • difficoltà respiratorie
    • perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
    • raffreddore o naso che cola
    • mal di gola
    • diarrea (soprattutto nei bambini)
  • Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.

Proteggi te stesso e gli altri

Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia. 

  • Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto che al chiuso
  • Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
  • lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche
  • evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
  • Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) 
    Con il decreto legge 7 ottobre 2020 è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine. Queste dovranno essere indossate, non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Fanno eccezione i casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Restano esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che, per interagire con questi ultimi, versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
  • E’ vietato l’assembramento.
  • Sono sospese le attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
  • In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).
  • Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.
  • E’ possibile scaricare sul proprio cellulare la App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare n. verde 800 912491.

Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19 mentre si è in Italia

  • Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)
  • tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l’accesso ai servizi sanitari;
  • chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui numeri possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute
  • In caso di sintomi gravi contattare il numero di emergenza nazionale 112.
  • Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.
  • Indossare una mascherina chirurgica.
  • Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti.
  • Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato.
  • Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale.
  • Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario.
  • Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile.
  • Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria.
  • Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l’altro).
  • Essere reperibile ai contatti quotidiani dell’operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza.
  • Evitare l’assunzione di farmaci senza prescrizione del medico.

Come usare correttamente i mezzi del trasporto pubblico

  • Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.
  • Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio.
  • Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica.
  • Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca.

Come partecipare in sicurezza ad attività sportive, ricreative e culturali

  • E’ obbligatorio avere sempre con sé le mascherine. Queste dovranno essere indossate, non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. 
  • Sono sospese le attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
  • L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
  • L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
  • Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento.
  • Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
  • E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

informazioni ufficiale dal salute.gov.it

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